I commi
125-129 introducono alcune misure in materia di trasparenza
delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche a decorrere dal 2018.
In primo luogo si prevede che
le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e
degli utenti, nonché le associazioni, onlus e fondazioni che
intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni o
con altri soggetti pubblici, sono tenute a pubblicare, nei
propri siti, le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute
superiori a 10.000 euro.
Parimenti,
le imprese devono pubblicare gli importi delle sovvenzioni
pubbliche (sempre superiori ai 10.000 euro) nei propri bilanci.
L’inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle
sovvenzioni ai soggetti eroganti.
Inoltre, si
stabilisce che gli obblighi di pubblicazione dei criteri di
concessione delle sovvenzioni e dei provvedimenti stessi di
erogazione delle sovvenzioni (previsti dall’art. 26 del D.Lgs.
33/2013) si applichino anche agli enti e alle società
controllati dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le
società quotate.
Infine, si
prevede che i soggetti pubblici tenuti alla pubblicazione dei
provvedimenti di concessione di sovvenzioni ai sensi del
medesimo art. 26 del D.Lgs. 33/2013, devono altresì pubblicare
i dati consolidati di gruppo qualora i soggetti beneficiari
siano controllati dalla stessa persona fisica o giuridica.
Le
disposizioni in esame incidono sulla disciplina della
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, attualmente
contenuta soprattutto nel decreto legislativo n. 33 del
2013 adottato – in attuazione della legge n. 190 del 2012 – con
la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso appunto
la previsione di numerosi obblighi di pubblicità delle decisioni
e dell’organizzazione dei soggetti pubblici.
Sono ivi
previste anche diverse misure relative alla trasparenza in
materia finanziaria recate in larga parte dall’articolo 26 e
seguenti.
La maggior
parte di tali misure riguardano obblighi di pubblicazione delle
sovvenzioni economiche erogate da soggetti pubblici, con una
significativa eccezione che riguarda la pubblicità dei
rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, in cui
sono tenuti a evidenziare le risorse loro trasferite o assegnate
(art. 28).
Il comma
125, primo periodo, del provvedimento in esame (senza novellare
direttamente il D.Lgs. n. 33) pone invece obblighi di
pubblicazione in ordine alle sovvenzioni (sempre di provenienza
pubblica) ricevute da alcune categorie di soggetti.
I
destinatari della norma in esame sono, in primo luogo, le
associazioni e, in particolare, le associazioni di protezione
ambientale a carattere nazionale ovvero quelle presenti in
almeno cinque regioni, individuate con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ai sensi
dell’art. 13 della L. 349/1986); le associazioni dei consumatori
e degli utenti rappresentative a livello nazionale (di cui
all’articolo 137 del Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005);
le associazioni, le Onlus e le fondazioni.
Tali
soggetti sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali, le
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti da:
- pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui al articolo 2-bis del
decreto legislativo n. 33 del 2013;
L’articolo 2-bis del
D.Lgs. 33/2013 definisce l’ambito soggettivo di applicazione
della disciplina della trasparenza. Esso reca quindi l’elenco
dei soggetti in capo ai quali gravano gli obblighi di
pubblicazione e nei confronti dei quali può esser fatto valere
il diritto di informazione:
- pubbliche amministrazioni (di cui
al decreto legislativo 165 del 2001);
- enti pubblici economici e ordini
professionali;
- società in controllo pubblico,
escluse le società quotate;
- associazioni, fondazioni ed enti di
diritto privato comunque denominati, anche privi di
personalità giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi
nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui
la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo
d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche
amministrazioni;
- società in partecipazione pubblica
e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche
privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a
cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a
favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
servizi pubblici.
- società controllate di diritto o di
fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni
quotate in mercati regolamentati, e società da loro
partecipate;
- società in partecipazione pubblica,
ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati e le società da loro partecipate.
Gli
obblighi di pubblicazione di cui sopra decorrono
dall’anno 2018 e la pubblicazione deve avvenire entro il 28
febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite
all’anno precedente.
Il comma
125, secondo periodo, introduce un analogo obbligo in capo
alle imprese, tenute a rendere noto qualunque tipo di
sovvenzione ricevuta dai medesimo soggetti pubblici di cui
sopra. Gli importi relativi devono essere pubblicati nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa
dell’eventuale bilancio consolidato.
Il comma
125, al terzo periodo, introduce una disposizione
sanzionatoria in caso di mancato assolvimento degli obblighi di
pubblicazione.
In
caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono
tenuti alla restituzione delle somme entro tre mesi dal termine
“di cui al periodo precedente” [rectius:
dal termine del 28 febbraio].
Le somme
sono restituite ai soggetti eroganti qualora questi abbiano
adempiuto agli obblighi di pubblicazione degli atti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione
di vantaggi economici previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.
L’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 prevede che le pubbliche
amministrazioni, e, per effetto dell’articolo 2-bis del
medesimo provvedimento, diversi soggetti pubblici (vedi sopra)
devono pubblicare non solamente tutti gli atti di concessione
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille
euro, ma anche gli atti con i quali sono determinati criteri e
le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per
la concessione delle sovvenzioni stesse.
L’assolvimento di tali obblighi costituisce condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongano le sovvenzioni.
Viceversa,
in caso di inadempimento di tali obblighi di pubblicazione, le
somme affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della
legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).
Il comma 126 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2018, gli
obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 suddetto, si
applicano, oltre che ai soggetti indicati all’articolo 2-bis,
anche agli enti e alle società controllati di diritto o di
fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni
dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti
contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso
di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica una sanzione
pari alle somme erogate.
La
portata innovativa della disposizione sembrerebbe dunque
consistere nell’inclusione nel novero dei soggetti tenuti alla
pubblicazione, anche degli enti controllati dalle p.a. (non
compresi nell’elenco di cui all’articolo 2-bis)
e a tutte le società controllate, anche le quotate (queste
ultime escluse esplicitamente dal citato art. 2-bis).
Il comma
127 limita gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi
precedenti alle somme pari o superiori ai 10.000 euro, al fine
di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti.
Il comma
128 modifica il comma 2 del citato art. 26 del D.Lgs. 33/13.
Come
anticipato sopra, tale disposizione stabilisce che le pubbliche
amministrazioni pubblichino gli atti di concessione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati, di importo superiore a mille euro. Con la modifica in
esame si prevede che qualora i soggetti beneficiari siano
controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o
giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o
giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di
gruppo.
Ai sensi
del comma 129, dall’attuazione dei commi precedenti non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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